Art. 1
In vigore dal 29 nov 2024
Le misure consistenti nella fornitura di servizi interaziendali di Deutsche Bahn a DB Cargo AG, nella concessione di prestiti da parte della tesoreria di Deutsche Bahn a DB Cargo AG, nella copertura parziale della retribuzione dei dipendenti pubblici impiegati da DB Cargo AG e nel trasferimento delle perdite annuali di DB Cargo AG fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’accordo di trasferimento di profitti e perdite tra Deutsche Bahn AG e DB Cargo AG, concluso il 25 ottobre 2012, come prorogato, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»).
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