Art. 3
In vigore dal 29 nov 2024
La Germania si adopera affinché DB Cargo AG o Deutsche Bahn AG, a seconda dei casi, diano piena attuazione alle misure previste dal piano di ristrutturazione di DB Cargo AG, nonché alle relative misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza, entro i termini previsti nel piano di ristrutturazione o, se del caso, al più tardi entro il termine del periodo di ristrutturazione fissato al 31 dicembre 2026.
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