Art. 8
Sottogruppi
In vigore dal 24 ott 2024
Sottogruppi
1. È istituito un sottogruppo composto da esperti designati dagli Stati membri («gruppo di esperti degli Stati membri»).
2. I servizi competenti della Commissione hanno la facoltà di istituire ulteriori sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dagli stessi servizi. Questi sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
3. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’ e delle norme orizzontali.
Storico versioni
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