Art. 10

Osservatori

In vigore dal 24 ott 2024
Osservatori 1.   È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature. 2.   Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti. 3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo o dei suoi sottogruppi.
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