Art. 12

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

In vigore dal 24 ott 2024
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e 2015/444 (8)della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:2779:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo