Art. 13
Trasparenza
In vigore dal 24 ott 2024
Trasparenza
1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
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il nome delle autorità degli Stati membri;
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il nome degli altri soggetti pubblici, compreso il nome delle autorità di paesi terzi;
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il nome delle persone nominate per rappresentare un interesse comune; gli interessi rappresentati;
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il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati;
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il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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