Art. 14
Sostegno finanziario
In vigore dal 24 ott 2024
Sostegno finanziario
La Commissione può fornire sostegno finanziario ai membri, in particolare alle organizzazioni dei consumatori, alle ONG ambientaliste o ai rappresentanti delle PMI, specialmente quelli delle microimprese quali definite all’, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, per consentire la loro effettiva partecipazione al gruppo, entro i limiti degli stanziamenti disponibili nell’ambito delle dotazioni dei pertinenti programmi dell’UE.
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