Art. 4

Composizione

In vigore dal 24 ott 2024
Composizione 1.   I membri sono persone nominate per rappresentare un interesse comune, organizzazioni, autorità degli Stati membri o altri soggetti pubblici. 2.   Il gruppo è composto da un massimo di 250 membri. 3.   I membri nominati per rappresentare un interesse comune non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento strategico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi. 4.   Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri soggetti pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze. 5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere dei servizi competenti della Commissione, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato. Anche i servizi competenti della Commissione interessati possono porre fine all’adesione di tali membri.
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