Art. 5

Procedura di selezione

In vigore dal 24 ott 2024
Procedura di selezione 1.   La selezione delle persone nominate per rappresentare un interesse comune e delle organizzazioni è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature sempre aperto, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all’attività da svolgere. 2.   Ai fini della nomina è necessario che le persone che rappresentano un interesse comune e le organizzazioni siano iscritte nel registro per la trasparenza. 3.   I membri del gruppo sono nominati dai servizi competenti della Commissione, che li selezionano tra i candidati competenti nei settori di cui agli . 4.   I membri sono nominati per un periodo di cinque anni, che si rinnova automaticamente salvo decisione contraria dei servizi competenti della Commissione. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione.
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