Art. 7
Funzionamento
In vigore dal 24 ott 2024
Funzionamento
1. Il gruppo agisce su richiesta dei servizi competenti della Commissione in conformità delle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti («norme orizzontali») (6).
2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.
3. I servizi competenti della Commissione assicurano i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la presidenza, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo deve essere informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.
6. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, esso si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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