Art. 5

Data e ora del deposito

In vigore dal 4 set 2024
Data e ora del deposito Il momento in cui un atto processuale si considera depositato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, del regolamento di procedura è quello della convalida del deposito di tale atto da parte del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, da parte della persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale nell’ambito di una causa pregiudiziale, o da parte della persona che agisce per conto del giudice del rinvio. L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
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