Art. 3
Deposito di un atto processuale
In vigore dal 4 set 2024
Deposito di un atto processuale
Un atto processuale depositato mediante e-Curia è considerato come l’originale di tale atto, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando il nome utente e la password personali del rappresentante di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, di una persona autorizzata a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte nel procedimento principale nell’ambito di una causa pregiudiziale, o di una persona che agisce per conto del giudice del rinvio sono stati utilizzati per effettuare il deposito. L’utilizzo di tale nome utente e di tale password vale quale sottoscrizione dell’atto in questione.
Storico versioni
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