Art. 2

Accesso all’applicazione

In vigore dal 4 set 2024
Accesso all’applicazione L’utilizzo di quest’applicazione presuppone l’apertura di un profilo utente e richiede il ricorso a un nome utente e a una password personali. Esso è aperto ai rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto (profilo «rappresentante»), alle persone che agiscono per conto di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di uno Stato terzo abilitato a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte (profilo «organo giurisdizionale») o, nell’ambito delle cause pregiudiziali, alle persone che, pur non essendo agenti o avvocati, sono autorizzate, in virtù delle norme di procedura nazionali, a stare in giudizio personalmente o a rappresentare una parte dinanzi al giudice del rinvio (profilo «persona autorizzata»). Esso è aperto, in via ulteriore, anche agli assistenti designati nominativamente dal titolare di uno di tali profili (profilo «assistente»).
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