Art. 6
Notifica degli atti processuali
In vigore dal 4 set 2024
Notifica degli atti processuali
Gli atti processuali, ivi comprese le sentenze e ordinanze, sono notificati mediante e-Curia ai titolari di un profilo e-Curia che, in una causa, rappresentano una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, o agiscono in nome proprio o di una parte nel procedimento principale o per conto del giudice del rinvio. Anche i loro eventuali assistenti sono destinatari di tali notifiche.
Nei casi previsti dallo statuto e dal regolamento di procedura, gli atti processuali sono parimenti notificati mediante e-Curia agli Stati membri, agli altri Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, agli Stati terzi, all’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio nonché alle istituzioni, organi o organismi dell’Unione che hanno accettato tale modalità di notifica.
Gli atti processuali possono altresì essere notificati secondo le altre modalità di trasmissione previste dal regolamento di procedura se il volume o la natura del documento lo richiedano o qualora l’utilizzo di e-Curia si riveli tecnicamente impossibile.
Storico versioni
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