Art. 7
Data e ora della notifica
In vigore dal 4 set 2024
Data e ora della notifica
I destinatari delle notifiche menzionate nell’articolo precedente sono avvisati, con messaggio di posta elettronica, di qualsiasi notifica loro trasmessa mediante e-Curia.
L’atto processuale si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto. In mancanza di domande di accesso, l’atto si considera notificato alla scadenza del settimo giorno successivo a quello dell’invio del relativo avviso mediante posta elettronica.
Quando la parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto è rappresentato in giudizio da più persone o quando più persone sono autorizzate ad agire per conto di una parte nel procedimento principale o del giudice del rinvio, il momento rilevante per il calcolo dei termini è quello della prima domanda di accesso effettuata, a prescindere dalla circostanza che l’autore di tale domanda sia il titolare del profilo o uno dei suoi assistenti.
L’ora rilevante è quella del Granducato di Lussemburgo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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