Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 29 lug 2024
Funzionamento 1.   Il presidente è responsabile di supervisionare l’esecuzione dei compiti affidati al Comitato e di garantirne il corretto funzionamento. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato. 2.   Il Comitato adotta un parere solo quando partecipano almeno tre membri, compreso il presidente. Il Comitato si adopera per adottare i propri pareri per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione, compreso il presidente; l’astensione non è considerata come voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. 3.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il Comitato opera conformemente al proprio regolamento interno. Le riunioni del Comitato non sono aperte al pubblico. Le riunioni possono essere in presenza, online o ibride. 5.   Il Comitato e i servizi competenti della Commissione concludono un protocollo d’intesa in cui si definiscono le modalità pratiche riguardanti l’ambito e le forme di collaborazione, in particolare per quanto concerne l’accesso alle informazioni pertinenti. Il Comitato conclude accordi di lavoro equivalenti con il Consiglio. 6.   Il presidente del Comitato può essere invitato a presentare i pareri e la relazione annuale di quest’ultimo nelle riunioni della Commissione o del Consiglio, dove sono sottoposti a discussione. 7.   Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal presidente e dai membri sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle proprie disposizioni interne. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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Funzionamento (Art. 5 Decisione (UE) 2024/2115) — Testo vigente | Portale Normativo