Art. 3
Composizione e nomina
In vigore dal 29 lug 2024
Composizione e nomina
1. Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri.
2. La Commissione si adopera per garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere nella composizione del Comitato.
3. Il presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati tra esperti di fama internazionale sulla base del merito, delle competenze e delle conoscenze da valutare sulla scorta di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia.
4. La Commissione inoltra l’elenco delle nomine proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione e chiede loro di esprimersi entro un mese dall’invio.
5. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta del suo presidente, previa consultazione del commissario e del vicepresidente responsabili del portafoglio, a seconda del caso.
6. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.
7. Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e la cui retribuzione sono stabiliti agli del regime applicabile agli altri agenti.
Storico versioni
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