Art. 3

Composizione e nomina

In vigore dal 29 lug 2024
Composizione e nomina 1.   Il Comitato è composto da un presidente e da quattro membri. 2.   La Commissione si adopera per garantire, nei limiti del possibile, un adeguato equilibrio geografico e di genere nella composizione del Comitato. 3.   Il presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati tra esperti di fama internazionale sulla base del merito, delle competenze e delle conoscenze da valutare sulla scorta di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. 4.   La Commissione inoltra l’elenco delle nomine proposte al Parlamento europeo e al Consiglio per consultazione e chiede loro di esprimersi entro un mese dall’invio. 5.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta del suo presidente, previa consultazione del commissario e del vicepresidente responsabili del portafoglio, a seconda del caso. 6.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. 7.   Il presidente e i membri del Comitato sono nominati come consiglieri speciali, il cui status e la cui retribuzione sono stabiliti agli del regime applicabile agli altri agenti.
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