Art. 4
Indipendenza
In vigore dal 29 lug 2024
Indipendenza
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri del Comitato agiscono in modo indipendente e non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni od organi dell’Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.
2. I membri del Comitato sono tenuti a dichiarare qualsiasi conflitto di interessi potenziale in relazione a una particolare valutazione o parere al presidente, che adotta le misure opportune e può decidere che l’interessato non partecipi alla preparazione e all’adozione della valutazione o del parere in questione. Il Comitato tratta i potenziali conflitti di interessi del presidente.
3. I membri del Comitato hanno diritto alla libertà di espressione, in linea con l’articolo 17 bis dello statuto dei funzionari.
Storico versioni
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