Art. 6
Segretariato
In vigore dal 29 lug 2024
Segretariato
1. Il Comitato è assistito da un segretariato costituito da un capo del segretariato e da personale di sostegno dedicato.
2. Nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, il segretariato opera esclusivamente su istruzioni di quest’ultimo. Esso:
a)
assiste il Comitato preparandone le riunioni, esaminando i fascicoli che dovranno essere discussi e sorvegliando l’andamento dei lavori rispetto alle priorità stabilite dal Comitato;
b)
fornisce al Comitato, sotto la direzione del presidente, un’assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevato livello qualitativo;
c)
assicura la collaborazione con le istituzioni di bilancio indipendenti ove ciò sia necessario per sostenere la missione e i compiti del Comitato;
d)
informa tempestivamente la Commissione o il Consiglio delle richieste di consulenza trasmesse al Comitato dall’altra istituzione.
3. La Commissione nomina il capo del segretariato, previa consultazione del presidente del Comitato.
4. Se il presidente del Comitato non è ancora stato nominato o il suo mandato è scaduto, il capo del segretariato è nominato direttamente dalla Commissione.
5. Gli altri membri del segretariato sono funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali o esperti nazionali distaccati selezionati dal capo del segretariato di concerto con il presidente. Tutti i membri del segretariato sono selezionati sulla base di elevate qualifiche ed esperienze nei settori pertinenti all’attività del Comitato.
6. A fini amministrativi il segretariato è inquadrato nel segretariato generale della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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