Art. 6
In vigore dal 15 lug 2024
La decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è modificata come segue:
(1)
il sesto visto è sostituito dal seguente:
«visto il regolamento del Parlamento europeo (il “regolamento”), in particolare l'articolo 25, paragrafo 11, e l'articolo 241,»;
(2)
all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le decisioni adottate nel quadro del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell'articolo 241, paragrafo 1, del regolamento.»
;
(3)
all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.»
.
(4)
all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.»
.
(5)
all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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