Art. 6

In vigore dal 15 lug 2024
La decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, è modificata come segue: (1) il sesto visto è sostituito dal seguente: «visto il regolamento del Parlamento europeo (il “regolamento”), in particolare l'articolo 25, paragrafo 11, e l'articolo 241,»; (2) all'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Le decisioni adottate nel quadro del presente articolo sono notificate al beneficiario come decisione uniforme, in conformità dell'articolo 241, paragrafo 1, del regolamento.» ; (3) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» . (4) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» . (5) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza a norma del presente articolo si applica l'articolo 241, paragrafo 1, comma 3, del regolamento del Parlamento.» .
Storico versioni

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