Art. 1
In vigore dal 15 lug 2024
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 28 novembre 2001 sulla regolamentazione concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo è così modificata:
(1)
Il terzo visto è sostituito dal seguente:
«Visti l'articolo 25, paragrafi 2 e 12, l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 125 del regolamento,»;
(2)
Il terzo considerando è sostituito dal seguente:
«considerando che l'articolo 125, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento interno del Parlamento europeo incarica l'Ufficio di presidenza di stabilire le norme relative alla creazione del registro di riferimenti dei documenti, di definire le modalità di accesso e di designare gli organi responsabili per il trattamento delle domande di accesso,»;
(3)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A tale proposito, i documenti del Parlamento europeo di cui all'articolo 125, paragrafo 2, del regolamento sono iscritti al RER sotto la responsabilità dell'organo o del servizio autore del documento.»
;
(4)
all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le domande iniziali rivolte al Parlamento europeo sono trattate dal Segretario generale sotto l'autorità del Vicepresidente responsabile del controllo del trattamento delle domande di accesso ai documenti, come previsto dall'articolo 125, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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