Art. 4
In vigore dal 15 lug 2024
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 gennaio 2018 sulla regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo è modificata come segue:
(1)
il considerando 10 è sostituito dal seguente:
«(10)
Le questioni relative ai titoli di accesso sono disciplinate da una decisione distinta dell'Ufficio di presidenza, adottata sulla base dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento.»;
(2)
all', il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. La presente decisione non si applica alle disposizioni relative ai titoli di accesso ai sensi dell'articolo 126 del regolamento del Parlamento.»
;
(3)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora un deputato turbi il regolare svolgimento della seduta, il Segretario generale può chiedere l'assistenza della DG SAFE nel caso dell'adozione di misure in conformità dell'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo.»
;
(4)
all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza della presente decisione, delle sue disposizioni di attuazione e delle misure prese per la loro applicazione può dar luogo ad azione disciplinare conformemente ai trattati, agli articoli 10 e 183 del regolamento del Parlamento e allo statuto dei funzionari, nonché a sanzioni contrattuali o azioni legali a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.»
;
(5)
all'articolo 28, paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«–
assistere o sostenere un'indagine avviata dal Presidente nei confronti di un deputato in conformità dell'articolo 183 del regolamento del Parlamento;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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