Art. 3
In vigore dal 15 lug 2024
La decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla regolamentazione concernente il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo è modificata come segue:
(1)
il primo visto è sostituito dal seguente:
«visto l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento del Parlamento europeo,»;
(2)
all'allegato II, nella comunicazione di sicurezza 6, il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9.
Fatte salve ulteriori azioni legali, le violazioni commesse da deputati al Parlamento europeo sono trattate conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, e agli articoli 182, 183 e 184 del regolamento del Parlamento europeo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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