Art. 9

In vigore dal 21 giu 2024
1.   Entro i 12 mesi precedenti l’inizio del mandato di cinque anni del Comitato, il Consiglio prende in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’. 2.   Su richiesta del Comitato, il Consiglio può anche prendere in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’ nel caso in cui l’inflazione annua cumulata superi il 6 % secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) di Eurostat per l’UE-27 dopo l’ultimo adeguamento concordato dal Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1809:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo