Art. 9
In vigore dal 21 giu 2024
1. Entro i 12 mesi precedenti l’inizio del mandato di cinque anni del Comitato, il Consiglio prende in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’.
2. Su richiesta del Comitato, il Consiglio può anche prendere in considerazione un adeguamento degli importi di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, e all’ nel caso in cui l’inflazione annua cumulata superi il 6 % secondo l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) di Eurostat per l’UE-27 dopo l’ultimo adeguamento concordato dal Consiglio.
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