Art. 10

In vigore dal 21 giu 2024
Il 30 aprile di ogni anno il Comitato presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata sul rimborso delle spese di viaggio e delle indennità concesse ai beneficiari nell’anno precedente. Tale relazione specifica il numero di beneficiari, il numero di viaggi, le destinazioni, la classe di viaggio e le spese di viaggio sostenute e rimborsate, nonché le indennità concesse, anche per la partecipazione sia in presenza che a distanza alle riunioni. La relazione comprende anche eventuali risparmi di bilancio e benefici ambientali associati alla partecipazione a distanza.
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