Art. 7

In vigore dal 21 giu 2024
L’indennità di distanza di cui all’ è calcolata come segue: a) per un tragitto fino a 50 km: 18,98 EUR; b) per un tragitto tra 51 e 500 km: 0,10 EUR/km; c) per un tragitto tra 501 e 1 000 km: 0,05 EUR/km; d) per un tragitto tra 1 001 e 3 000 km: 0,03 EUR/km; e) per un tragitto superiore a 3 000 km: nessuna indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1809:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo