Art. 2

In vigore dal 21 giu 2024
1.   L’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano in presenza alle riunioni è fissata a 367 EUR. Il Comitato può decidere di aumentare l’indennità giornaliera fino a un massimo del 50 %: a) quando un beneficiario, debitamente invitato a una o più riunioni, è obbligato a pagare il pernottamento nel luogo della riunione prima della prima riunione e dopo l’ultima; o b) quando, per le missioni fuori Bruxelles, i prezzi degli alberghi scelti per il pernottamento superano i 190 EUR a notte. 2.   L’indennità giornaliera può essere concessa ai beneficiari per un massimo di due giorni per colmare il periodo di tempo tra due riunioni se tale indennità è inferiore al rimborso delle spese di viaggio che il beneficiario dovrebbe altrimenti sostenere nel fare un viaggio di andata e ritorno tra quelle riunioni.
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