Art. 2
In vigore dal 21 giu 2024
1. L’indennità giornaliera per i beneficiari che partecipano in presenza alle riunioni è fissata a 367 EUR.
Il Comitato può decidere di aumentare l’indennità giornaliera fino a un massimo del 50 %:
a)
quando un beneficiario, debitamente invitato a una o più riunioni, è obbligato a pagare il pernottamento nel luogo della riunione prima della prima riunione e dopo l’ultima; o
b)
quando, per le missioni fuori Bruxelles, i prezzi degli alberghi scelti per il pernottamento superano i 190 EUR a notte.
2. L’indennità giornaliera può essere concessa ai beneficiari per un massimo di due giorni per colmare il periodo di tempo tra due riunioni se tale indennità è inferiore al rimborso delle spese di viaggio che il beneficiario dovrebbe altrimenti sostenere nel fare un viaggio di andata e ritorno tra quelle riunioni.
Storico versioni
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