Art. 1
In vigore dal 21 giu 2024
I membri del Comitato economico e sociale europeo («Comitato») e i loro supplenti («beneficiari») hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera per le giornate di riunione, al rimborso delle loro spese di viaggio e alle indennità di distanza e di durata a norma della presente decisione.
Storico versioni
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