Art. 8
Comitato direttivo
In vigore dal 21 mag 2024
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano ciascuno un rappresentante che partecipi al comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo è presieduto dal capo. È convocato dal suo presidente o su richiesta di uno Stato membro.
3. Il capo, il direttore dell’EUDA e i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
4. Il comitato direttivo svolge i seguenti compiti:
a)
approva e riesamina regolarmente il programma di formazione e, se del caso, altre attività di istruzione e formazione; e
b)
esamina i rapporti di valutazione relativi al programma di formazione richiesti a norma dell', paragrafo 1, lettera c), e formula raccomandazioni relative alle attività dell’EUDA;
c)
valuta ogni anno le prestazioni del beneficiario della sovvenzione sulla base dei rapporti di valutazione relativi al programma di formazione e delle informazioni fornite sull'esecuzione del bilancio di cui all', paragrafo 1, lettera e), per garantire che l'attuazione del programma di formazione dell'EUDA soddisfi gli standard richiesti, quali definiti congiuntamente dal SEAE e dal comitato direttivo; e
d)
decide in merito a misure di cooperazione con soggetti attori pertinenti di cui all'.
5. Il comitato direttivo approva i criteri di ammissibilità e selezione dei partecipanti di cui all', paragrafo 2, lettera a).
6. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno.
7. Il comitato direttivo delibera all'unanimità. Tuttavia, esso delibera a maggioranza semplice per l'adozione del suo regolamento interno e altre questioni procedurali.
Storico versioni
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