Art. 9

Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione

In vigore dal 21 mag 2024
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione L'EUDA coopera strettamente con la Commissione e stabilisce stretti legami con altre istituzioni dell'Unione e con gli organi o gli organismi competenti dell'Unione, in particolare con l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa.
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