Art. 9
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
In vigore dal 21 mag 2024
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione
L'EUDA coopera strettamente con la Commissione e stabilisce stretti legami con altre istituzioni dell'Unione e con gli organi o gli organismi competenti dell'Unione, in particolare con l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2024:1472:oj#art-9