Art. 10
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti
In vigore dal 21 mag 2024
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti
L'EUDA coopera con le organizzazioni internazionali e altri attori pertinenti, quali gli istituti di istruzione e formazione e le accademie diplomatiche degli Stati membri e di paesi terzi, e si avvale delle loro competenze.
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