Art. 12

Partecipazione all'EUDA

In vigore dal 21 mag 2024
Partecipazione all'EUDA 1.   L'EUDA è aperta alla partecipazione dei membri dei servizi diplomatici degli Stati membri, del SEAE nonché dei membri del personale delle istituzioni dell'Unione che lavorano nel settore delle relazioni esterne. 2.   Il SEAE: a) propone, previa approvazione del comitato direttivo, i criteri di ammissibilità e selezione dei partecipanti al fine di garantire i massimi livelli di competenza, efficienza e integrità; b) lancia annualmente un invito a presentare candidature; e c) seleziona i partecipanti tra i candidati proposti dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. 3.   Ai partecipanti che hanno completato il programma di formazione EUDA è rilasciato un attestato di frequenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:1472:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo