Art. 6

In vigore dal 19 gen 2024
1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente direttiva, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità o organismi designati elencati nell'allegato; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, gruppi, un'entità o un organismo di cui alla lettera a). 2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta. 3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.
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