Art. 9

In vigore dal 19 gen 2024
La presente decisione si applica fino al 20 gennaio 2025. La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le deroghe di cui all', paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l', paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione.
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