Art. 2

In vigore dal 19 gen 2024
1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità ed organismi, elencati nell’allegato che: a) sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la PIJ, un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; b) partecipano al finanziamento di Hamas, della PIJ, un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro; c) partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all’agevolazione delle azioni violente da parte di o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; d) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso ad Hamas, alla PIJ, ad un altro gruppo affiliato o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; e) sostengono materialmente o finanziariamente ovvero compiono atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con, con il nome di per conto, o a sostegno di, di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; f) sono implicati o sono complici nell'ordine di commettere o nell'effettiva commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani, per conto o in nome di Hamas, della PIJ o di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; g) istigano alla commissione o aizzano pubblicamente a compiere atti di violenza grave da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; h) sostengono persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità od organismi, coinvolte in attività di cui alle lettere da a) a g). 2.   Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità ed organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano: a) necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio. 4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità, gruppo o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio. 5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’entità o l’organismo indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un gruppo, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1. 6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; o c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1. 7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari; e) da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali; f) da agenzie specializzate degli Stati membri; o g) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste. 8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali. 9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l'autorizzazione si considera rilasciata. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.
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