Art. 3
In vigore dal 19 gen 2024
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco riportato nell'allegato.
2. Il Consiglio trasmette la decisione a norma del paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'entità o all’organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'entità o gli organismi interessati.
Storico versioni
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