Art. 6

In vigore dal 24 nov 2023
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: — l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto dal beneficiario; — l’importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario; — una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; — i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto. L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. L’Italia comunica immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
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