Art. 1

In vigore dal 24 nov 2023
La compensazione concessa a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico concernenti la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci non costituisce un aiuto di Stato per quanto riguarda: a) i servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci sulla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci forniti prima del 15 marzo 2003; e b) i servizi nazionali di trasporto ferroviario di merci effettuati prima del 22 ottobre 2003. La compensazione concessa a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico concernenti la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci fino al 31 dicembre 2003 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda: a) i servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci sulla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci forniti dal 15 marzo 2003; e b) i servizi nazionali di trasporto ferroviario di merci effettuati a decorrere dal 22 ottobre 2003. La compensazione concessa a Trenitalia nell’ambito del Contratto II per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico concernenti la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La compensazione concessa a Trenitalia nell’ambito del Contratto III per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico concernenti la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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