Art. 4

In vigore dal 24 nov 2023
L’Italia recupera l’aiuto incompatibile di cui all’ presso Trenitalia o, nell’impossibilità di recuperarlo presso tale impresa, lo recupera presso il successore di Trenitalia, ossia Mercitalia Rail. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (299) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (300) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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