Art. 9
Trasparenza e accesso ai documenti
In vigore dal 9 nov 2023
Trasparenza e accesso ai documenti
(1) Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, salvo diversa decisione dei copresidenti.
(2) Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni del comitato misto nella rispettiva Gazzetta ufficiale o online, previa consultazione dell’altra parte.
(3) Se l’Unione o le Isole Fær Øer presentano al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l’altra parte tratta le informazioni ricevute come riservate.
(4) Ciascuna parte tratta le richieste di accesso ai documenti del comitato misto conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
(5) Se la Commissione europea trasmette al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione ai sensi della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni (1), le Isole Fær Øer provvedono affinché le informazioni ricevute godano di un livello di riservatezza e protezione. Se le Isole Fær Øer presentano al comitato misto informazioni riservate o protette dalla divulgazione in base alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la Commissione tratta le informazioni ricevute come riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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