Art. 10
Verbale
In vigore dal 9 nov 2023
Verbale
(1) Di ogni riunione del comitato misto viene redatto un verbale.
(2) Entro 15 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell’altra parte affinché presenti osservazioni. Quest’ultimo può presentare osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di verbale.
(3) Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell’ordine del giorno, precisando all’occorrenza:
la documentazione presentata al comitato misto;
le dichiarazioni che una delle parti abbia chiesto di mettere a verbale;
le decisioni e le dichiarazioni adottate e le conclusioni operative adottate su punti specifici.
Il verbale comprende un elenco delle presenze con nomi, titoli e qualifica di tutti i partecipanti alla riunione.
(4) Il verbale è approvato e firmato dai copresidenti entro due mesi dalla riunione o entro qualsiasi altra data stabilita dai copresidenti. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino tale prescrizione. La versione facente fede del verbale è conservata negli archivi di ciascuna parte.
(5) Entro due giorni lavorativi dalla riunione del comitato misto, il segretariato del comitato misto prepara inoltre una sintesi del verbale per approvazione da parte dei copresidenti non appena possibile. Una volta che i copresidenti del comitato misto hanno approvato il testo della sintesi, le parti possono rendere pubblica la sintesi del verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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