Art. 8

Ordine del giorno

In vigore dal 9 nov 2023
Ordine del giorno (1)   Per ciascuna riunione il segretariato redige un progetto di ordine del giorno provvisorio. A tal fine, almeno quattro settimane prima della data della riunione, il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante prepara un primo progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme alla documentazione relativa a ciascun punto che vi figura, e lo trasmette al membro del segretariato dell’altra parte affinché presenti osservazioni. Una volta che il segretariato ha preparato il progetto di ordine del giorno provvisorio, insieme all’eventuale documentazione, lo trasmette ai copresidenti per approvazione almeno 10 giorni prima della data della riunione. (2)   L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti che sono stati richiesti dalle parti. La domanda è presentata al segretariato, con l’eventuale documentazione pertinente, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione. (3)   In casi eccezionali, i copresidenti possono convenire di ridurre i termini di cui ai paragrafi 1 e 2. (4)   Il comitato misto adotta l’ordine del giorno all’inizio di ciascuna riunione. (5)   Previo accordo delle due parti, è possibile aggiungere punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno e sopprimere, rinviare o modificare altri punti del progetto di ordine del giorno.
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