Art. 11

Decisioni

In vigore dal 9 nov 2023
Decisioni (1)   Ove previsto dall’ dell’accordo, il comitato misto adotta decisioni per consenso. Il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero di serie e un riferimento alla data di adozione. (2)   Il comitato misto può adottare decisioni con procedura scritta mediante scambio di note tra i copresidenti, previo accordo delle parti. Il testo di un progetto di decisione è presentato per iscritto da un copresidente all’altro copresidente nella lingua ufficiale del comitato misto, conformemente all’. L’altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione. Se l’altra parte non esprime il proprio accordo, la decisione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato misto. Dopo che l’altra parte ha espresso il suo accordo i progetti di decisione sono considerati adottati e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato misto. (3)   Ogni decisione è firmata dai copresidenti del comitato misto. I copresidenti possono concordare che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfino la prescrizione relativa alla firma. (4)   Le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.
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