Art. 13
Gruppi di lavoro/organi consultivi
In vigore dal 9 nov 2023
Gruppi di lavoro/organi consultivi
(1) A norma dell’, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato misto può decidere di istituire o sciogliere un gruppo di lavoro/un organo consultivo composto di esperti. Il comitato misto stabilisce la composizione e le funzioni di ciascun gruppo di lavoro/organo consultivo e può modificarle se necessario.
(2) Il gruppo di lavoro/l’organo consultivo contribuisce ai lavori del comitato misto e lo assiste nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare - su incarico del comitato misto - preparando relazioni o progetti di decisione da sottoporre per approvazione al comitato misto.
(3) Il gruppo di lavoro/l’organo consultivo si riunisce nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti e riferisce al comitato misto.
(4) L’istituzione e il funzionamento di un gruppo di lavoro/organo consultivo non impediscono alle parti di sottoporre qualsiasi questioni direttamente il comitato misto.
(5) Il regolamento interno del comitato misto si applica mutatis mutandis ai gruppi di lavoro/agli organi consultivi istituiti dal comitato misto.
Storico versioni
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