Art. 7
Seguito dato alle contestazioni
In vigore dal 16 ott 2023
Seguito dato alle contestazioni
1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l’esecuzione, avviate nello Stato dell’autorità richiedente, sono notificate da quest’ultima all’autorità interpellata non appena ne sia stata informata.
2. L’autorità interpellata notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato interpellato non consentono l’adozione delle misure cautelari o il recupero richiesti a norma dell’articolo PIVA.29, paragrafo 4, secondo e terzo comma, del protocollo.
3. L’autorità interpellata, immediatamente dopo essere stata informata di qualsiasi azione intrapresa nello Stato interpellato per il rimborso delle somme recuperate o per l’indennizzo in relazione al recupero dei crediti contestati, ne dà notifica all’autorità richiedente.
4. Per quanto possibile, l’autorità interpellata coinvolge l’autorità richiedente nelle procedure per liquidare l’importo da rimborsare e l’indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell’autorità interpellata, l’autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale richiesta.
Storico versioni
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