Art. 6
Esecuzione delle richieste
In vigore dal 16 ott 2023
Esecuzione delle richieste
1. Quando esegue una richiesta di informazioni a norma dell’articolo PIVA.20 del protocollo, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono.
Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicate dall’autorità interpellata, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità interpellata, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
2. Nell’eseguire una richiesta di notifica a norma dell’articolo PIVA.23 del protocollo, l’autorità interpellata adotta le misure necessarie per procedere alla notifica conformemente alle leggi in vigore nello Stato in cui ha sede. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all’autorità richiedente.
Una notifica eseguita dallo Stato interpellato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato, è considerata come avente nello Stato richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato.
La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall’autorità dello Stato interpellato competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla normativa nazionale dello Stato interpellato.
Il modulo uniforme di notifica che accompagna la domanda a norma dell’articolo PIVA.23, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo deve essere compilato direttamente dall’autorità richiedente o sotto la sua responsabilità. Esso fornisce informazioni al destinatario in relazione ai documenti per i quali è stata chiesta assistenza alla notifica. Ai fini della notifica, lo Stato interpellato può utilizzare il modulo uniforme di notifica nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali conformemente al proprio diritto nazionale.
3. Quando esegue una domanda di recupero o di misure cautelari a norma dell’articolo PIVA.25 o dell’articolo PIVA.31 del protocollo, lo Stato interpellato può utilizzare il titolo uniforme che consente l’esecuzione in tale Stato nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali conformemente al proprio diritto nazionale, al fine di reclamare i crediti per i quali è richiesta l’assistenza al recupero.
Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità interpellata, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di misure cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità interpellata dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.
Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda di recupero o di misure cautelari, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei progressi o dell’esito della procedura di recupero o di adozione delle misure cautelari.
Un credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella valuta nazionale dell’autorità interpellata, in base al tasso di cambio di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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