Art. 9
Trasferimento degli importi recuperati
In vigore dal 16 ott 2023
Trasferimento degli importi recuperati
1. Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati.
2. Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità interpellata sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato richiedente, l’autorità interpellata può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)
l’autorità interpellata ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; nonché
b)
l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.
3. Se l’autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al paragrafo 2, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall’autorità interpellata entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell’autorità interpellata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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