Art. 8
Adeguamenti degli importi per i quali è richiesta l’assistenza
In vigore dal 16 ott 2023
Adeguamenti degli importi per i quali è richiesta l’assistenza
1. Se la domanda di recupero o di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità interpellata affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.
2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di misure cautelari è modificato in virtù di una decisione dell’organo competente di cui all’articolo PIVA.29, paragrafo 1, del protocollo, l’autorità richiedente informa l’autorità interpellata di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato. Il titolo uniforme modificato che consente l’esecuzione nello Stato interpellato è redatto dall’autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base della decisione di modifica dell’importo del credito.
3. Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità interpellata prosegue l’azione avviata ai fini del recupero o dell’adozione di misure cautelari ma limitatamente all’importo ancora dovuto.
Se, nel momento in cui l’autorità interpellata è informata della diminuzione dell’importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, l’autorità interpellata rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso, sempre che il trasferimento di cui all’ della presente decisione non sia stato ancora avviato.
4. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente può trasmettere all’autorità interpellata una domanda modificata di recupero o di adozione di misure cautelari.
Nella misura del possibile, l’autorità interpellata dà seguito a tale domanda modificata insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda modificata alla domanda iniziale, l’autorità interpellata è tenuta a dar seguito alla domanda modificata soltanto se riguarda un importo non inferiore a quello indicato all’articolo PIVA.33, paragrafo 4, del protocollo.
5. Per la conversione dell’importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato interpellato, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
Storico versioni
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