Art. 75
Pignoramento
In vigore dal 11 set 2023
Pignoramento
1. L’indennità di cui all’ dello statuto, l’indennità transitoria o la pensione di anzianità a norma delle presenti misure di attuazione o la pensione di cessata attività a norma dell’allegato III della regolamentazione SID possono essere soggette a pignoramento, nel limite di un terzo della somma in questione, in seguito a una decisione di organi giudiziari o dell’autorità amministrativa competente.
2. Il Segretario generale impartisce istruzioni ai fini dell’esecuzione di una siffatta misura, Tali istruzioni tengono debitamente conto dell’ultima soglia di rischio di povertà disponibile determinata da Eurostat, se del caso, per lo Stato di residenza permanente del deputato o dell’ex deputato interessato e, se del caso, sono conformi al requisito che il deputato possa esercitare il suo mandato in modo effettivo. Il deputato interessato è previamente ascoltato dal Segretario generale.
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