Art. 77

Documenti giustificativi scansionati

In vigore dal 11 set 2023
Documenti giustificativi scansionati 1.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione fanno riferimento alla presentazione di domande di rimborso o di pagamento di spese, queste possono essere presentate in forma elettronica, corredate di firma digitale. 2.   Nei casi in cui le presenti misure di attuazione prevedono la presentazione di documenti giustificativi, questi possono essere trasmessi in copia scansionata, a condizione che il deputato dichiari sull’onore che le copie scansionate dei documenti giustificativi presentati sono conformi agli originali. 3.   Per consentire la realizzazione di controlli sulla conformità tra le copie scansionate dei documenti giustificativi e i relativi originali, i deputati custodiscono gli originali fino al 31 dicembre dell’anno civile successivo a quello della presentazione della domanda di rimborso o di pagamento. I servizi competenti del Parlamento applicano un sistema di controlli a campione al fine di verificare la conformità tra le copie scansionate e i documenti giustificativi originali.
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